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DDL n. 1532-bis, recante “Disposizioni in materia di lavoro”




E’ stato approvato ieri alla Camera dei Deputati, e  inviato al Senato, il disegno di legge n. 1532-bis, recante “Disposizioni in materia di lavoro” , il così detto decreto lavoro; sono presenti alcune norme che modificano, integrano o introducono regole che, in taluni casi, modificano sostanzialmente alcuni parametri consolidati nella  gestione dei rapporti di lavoro.

Premettendo che in fase di approvazione definitiva alcune disposizioni potranno essere variate o non più presenti sul documento ufficiale, è utile effettuare una prima valutazione delle modifiche di Legge che potrebbero entrare in vigore nei prossimi mesi.

Riportiamo di seguito, sinteticamente, le disposizioni del disegno di legge che hanno maggiore rilevanza nella gestione dei rapporti di lavoro.

Prima di entrare nel dettaglio è necessario specificare che le norme sono accennate in termini generici e che anche chi scrive ritiene di dover effettuare alcuni approfondimenti di merito sulle effettive modalità operative.

Periodo di prova - la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è stabilita  in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto stesso, in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

In ogni caso qualora il contratto applicato abbia delle norme più favorevoli si dovranno applicare in sostituzione della disposizione di Legge.

Smartworking - il datore di lavoro potrà inviare entro cinque giorni in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte con tale modalità.

Somministrazione - sono esclusi dal computo dei limiti quantitativi previsti per i lavoratori somministrati i dipendenti in somministrazione a tempo determinato che in ogni caso siano assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Si rammenta che la percentuale di lavoratori somministrati non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti.

Sono, altresì, non computabili per il calcolo del limite percentuale, i lavoratori assunti per determinate esigenze quali attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni.

Contratti a termine – sono definite alcune attività stagionali che, in base alla normativa vigente, sono escluse dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi.

Dimissioni del lavoratore e assenza ingiustificata - l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato, che solitamente si configura in un’assenza da 3 a 5 giorni, o in assenza di una specifica previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, determina la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, configurandosi sostanzialmente il così detto “fatto concludente”. E in tale ipotesi non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche e conseguentemente il lavoratore non matura il diritto alla Naspi (indennità di disoccupazione) e il datore di lavoro non è obbligato al versamento del ticket di licenziamento che, per i rapporti superiori a tre anni, arriva a 1.916,01 euro.

Spetta al lavoratore dimostrare l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

Rateizzazione Debiti contributivi - dal 1° gennaio 2025 sarà possibile rateizzare in massimo 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione; rammentiamo che al momento il massimo della rateizzazione arriva a 24 mesi.

 Saranno gli istituti interessati a dettare i criteri e le modalità per accedere al rateizzo.

Conciliazioni in materia di lavoro - consentita la possibilità di svolgimento in modalità telematica e con collegamento audiovisivo.

Cassa integrazione - sarà possibile lavorare anche durante il periodo di cassa integrazione, in ogni caso il lavoratore che svolge prestazioni di lavoro subordinato, o autonomo, durante il periodo di integrazione salariale non matura il diritto all’indennità per le giornate di lavoro effettuate.

Resta inteso che la prestazione dovrà essere resa a un diverso datore di lavoro da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti integrativi. In ogni caso decade dal diritto al trattamento di integrativo se l’interessato non rende una preventiva comunicazione all’Inps.

Formazione - aumentano le risorse a disposizione degli enti privati per le attività formative con l’estensione delle risorse per l’apprendistato professionalizzante anche alle altre tipologie di apprendistato.

Visite mediche - la visita medica preventiva prima della costituzione del rapporto di lavoro sarà una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva per constatare che non sussistano controindicazioni alla mansione lavorativa.

 La visita medica prima della ripresa del lavoro, nel caso di una malattia superiore ai 60 giorni, sarà obbligatoria solo se ritenuto necessario dal medico competente, viceversa il medico rilascerà l’idoneità per la ripresa della mansione specifica.


In conclusione, è bene sottolineare che nelle norme in corso di approvazione ci sono altri “capitoli” relativi ad alcune disposizioni sulla sicurezza del lavoro e in materia di controversie con gli enti previdenziali; tuttavia al momento si è focalizzata l’attenzione sulle disposizioni che hanno un impatto diretto e immediato nei rapporti di lavoro.

Successivamente all’approvazione definitiva della legge, pubblicheremo degli approfondimenti specifici sui diversi argomenti.


 

11/10/2024

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