Disciplina distacchi – imponibilità Iva dal 2025

Con le recenti disposizioni di Legge è di fatto operativa una sostanziale novità per la corretta gestione dei distacchi di personale nel territorio italiano.
In pratica fino al 31 dicembre 2024 le prestazioni di prestito o distacco dei lavoratori risultavano, a certe condizioni, escluse dal campo di applicazione dell’Iva, determinando un “sostanzioso” risparmio in termini economici per le aziende.
Allo stato attuale tutti i prestiti e i distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono rilevanza agli effetti dell’Iva, con conseguenze di non poco conto.
Rammentiamo che il distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto, per l’esecuzione di una determinata attività.
L’utilizzo di tale strumento presuppone, dunque, l’esistenza di un accordo tra il distaccante e il distaccatario.
Il distacco non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’azienda che usufruisce della prestazione, si tratta solamente di una modifica delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto al contratto originale, è in ogni caso, il datore di lavoro distaccante responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato.
Nella prassi l’accordo tra le aziende prevede che il distaccatario versi un corrispettivo al distaccante a copertura delle spese sostenute da quest’ultimo senza che si possa generare alcun beneficio economico per effetto dell’utilizzo di tale strumento.
Per quanto attiene alla imponibilità ai fini dell’Iva, va detto, che la questione è sempre stata un tema di grande interesse e discussione e la precedente normativa poneva dei vincoli difatti si ritenevano escluse ai fini Iva le ri-fatturazioni tra società del puro costo dei distacchi a patto che l’ammontare a carico del distaccatario corrispondesse esattamente alle retribuzioni e agli oneri previdenziali del personale distaccato.
Il legislatore è necessariamente intervenuto per adeguare la normativa conseguentemente ad una pronuncia della Corte di giustizia Ue del 2020 e” sgombrare “le incertezze applicative seguite a tale pronuncia.
I giudici, infatti, ritenendo irrilevante ogni valutazione circa la sostanza del corrispettivo, hanno definito che il distacco del personale debba essere considerabile tra le prestazioni a titolo oneroso, a condizione che lo scopo del distaccante sia quello di ottenere dal distaccatario il rimborso dei costi del personale distaccato.
Così l’articolo 16-ter del Dl 131/2024 ha abrogato la previgente normativa in materia prendendo atto delle norme della legislazione comunitaria. ed è stato stabilito che, dal 1° gennaio 2025, il distacco del personale indipendentemente dalle somme concordate tra il distaccante e il distaccatario e al ricorrere dei presupposti applicativi dell’Iva, deve considerarsi quale operazione rilevante agli effetti di detto tributo.
Vista la modifica della norma generale è pertanto necessario per le aziende adeguare gli accordi tra distaccante e distaccatario alla luce delle nuove disposizioni di legge.
La nuova normativa ha fatto salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024 per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, tale disposizione per evitare una serie di “problemi” sulla corretta applicazione delle norme fiscali sul distacco.
Detto ciò, i datori di lavoro dovranno gestire i distacchi ante 2025 e post 2024 con “doppio regime Iva”, la questione di approfondire è se la locuzione «stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025» esplicitata nella norma abrogativa implichi la potenziale coesistenza, anche nell’ambito del medesimo gruppo societario, di contratti in corso di validità (ancora da rinnovare), cui applicare la previgente disciplina, e contratti assoggettati al nuovo regime.
19/02/2025
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