Naspi e simulazione di assenza ingiustificata
- gdelsignore6
- 3 apr
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Gli scorsi mesi abbiamo pubblicato sul nostro sito alcune note sulla simulazione di assenza ingiustificata per poter accedere alla Naspi, in previsione dell’orientamento di Legge che stava andando verso una restrizione del riconoscimento dell’indennità riconosciuta in caso di disoccupazione.
L’assenza dal lavoro protratta per diversi giorni permetteva ai lavoratori di accedere e poter fruire del sostegno economico in quanto il datore di lavoro si vedeva “costretto” a procedere ad un licenziamento per assenza ingiustificata.
Tanto che l’azienda era di fatto obbligata a versare il “ticket di licenziamento” con un esborso fino a 1922,28 euro (per il 2025) e trovandosi nella condizione anche di dovere giustificare tale procedura.
Per mettere fine alla situazione sopra descritta il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) ha previsto delle norme specifiche a tutela dei datori di lavoro e per limitare il riconoscimento della Naspi che nei fatti non spetta.
Difatti in citato articolo di Legge prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o in mancanza di norma contrattuale, oltre i 15 giorni, il rapporto di lavoro si risolva con effetto immediato non con un licenziamento ma come dimissioni rientranti nel concetto di “fatti concludenti”.
In tale ipotesi il datore di lavoro è sollevato dal versamento del Ticket di licenziamento e la risoluzione di lavoro dovrà essere comunicata come dimissione volontaria del lavoratore.
La procedura sopra descritta deve essere “attivata” con le modalità sotto riportate e dettate dalla nota num.579/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
A tal proposito l’INL con la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina, e precisamente:
· Il datore di lavoro, ai fini della risoluzione del rapporto, è tenuto a comunicare all’INL l’assenza ingiustificata protratta oltre i 15 giorni previsti dalla legge o il termine stabilito dalla contrattazione collettiva.
· La comunicazione deve avvenire preferibilmente tramite PEC, indirizzandola alla sede territoriale dell’INL competente per il luogo di lavoro e deve riportare.
1. Dati del datore di lavoro;
2. Dati anagrafici del lavoratore;
3. Recapiti del lavoratore (indirizzo di residenza, num. di telefono e indirizzo email);
4. Dati relativi al rapporto di lavoro.
A tal fine L’INL h messo a disposizione un modello di comunicazione standard.
Successivamente all’invio del modulo, potranno essere avviate delle verifiche per accertare la fondatezza della comunicazione, contattando il lavoratore o altre persone che possano fornire elementi utili.
La procedura di accertamento deve essere conclusa entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, in assenza di comunicazioni trascorso tale termine si ritiene convalidato quanto comunicato dal datore di lavoro.
In ogni caso se viene accertata l’assenza ingiustificata del lavoratore, il rapporto in essere si considera risolto per dimissioni volontarie e il datore di lavoro può procedere alla comunicazione ufficiale della cessazione.
Qualora il lavoratore fornisca una prova contraria, o se l’Ispettorato riscontra l’insussistenza della segnalazione, la risoluzione viene annullata e il rapporto di lavoro resta in essere.
Di seguito riportiamo il fac simile della comunicazione da inviare
COMUNICAZIONE EX ART. 26, COMMA 7-BIS, D.LGS. N. 151/2015,
INTRODOTTO DALL’ART. 19 DELLA L. N. 203/2024
DATA __________
All’Ispettorato territoriale del lavoro di __________
PEC __________
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO
Datore di lavoro __________
Sede legale/operativa in __________ via/p.zza __________ n. __________
CF __________
Esercente attività di __________
CCNL applicato __________
DATI RELATIVI AL LAVORATORE
Nome __________ Cognome __________
Data di nascita __________
CF __________
Recapiti telefonici __________
e-mail: __________
Ultimo indirizzo di residenza conosciuto __________
Ulteriori eventuali informazioni __________
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
Inizio del rapporto di lavoro __________
Tipologia contrattuale __________
Inquadramento contrattuale __________
Ultimo giorno di effettivo lavoro __________
Ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 della L. n. 203/2024, al fine dell’avvio di eventuali verifiche da parte di codesto Ispettorato il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il lavoratore sopra indicato è assente ingiustificato dal giorno __________ [indicare primo giorno di assenza] e pertanto per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro [o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni].
datore di lavoro
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