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Una Tantum Commercio in attesa del rinnovo contrattuale


In attesa del rinnovo contrattuale per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario - distribuzione e servizi Confcommercio, che rammentiamo è scaduto a fine 2019, sono in arrivo dal mese di gennaio 2023 dei riconoscimenti economici una tantum.


Il 12 dicembre scorso è stato siglato un protocollo straordinario tra la Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, e Uiltucs-Uil definendo l’una tantum di importo pari a 350,00 euro lordi medie prendendo come riferimento il quarto livello contrattuale.


L’erogazione sarà determinata in base all’anzianità lavorativa con un calcolo pro quota decorrente dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022, con la seguente progressione:


· 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023

· 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.


Per effetto dell'operazione di riparametrazione, di seguito si riportano i valori delle due tranche previsti per tutti i livelli di inquadramento contrattuale.

Importi

Livelli gennaio 2023 marzo 2023

· Quadro 347,22 260,42

· 1 312,78 234,58

· 2 270,56 202,92

· 3 231,25 173,44

· 4 200,00 150,00

· 5 180,69 135,52

· 6 162,22 121,67

· 7 138,89 104,17

Relativamente all’incidenza su altri istituti, l'importo a titolo di una tantum non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto e per i lavoratori part time quanto di competenza sarà ridotto proporzionalmente.

Le parti hanno inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2023, deve essere riconosciuto un importo di 30,00 euro lordi mensili riferiti al IV livello, che avrà la valenza di un acconto mensile sugli aumenti per il futuro rinnovo contrattuale, tale somma sarà in ogni caso assorbibile successivamente al rinnovo economico contrattuale.

Di seguito si riportano i valori dell'acconto per tutti i livelli di inquadramento contrattuale.

Livelli Importi

  • Quadro 52,08

  • 1 46,92

  • 2 40,58

  • 3 34,69

  • 4 30,00

  • 5 27,10

  • 6 24,33

  • 7 20,83


Per i lavoratori con contratto a tempo parziale gli importi dell'acconto dovranno essere riproporzionati in relazione all'orario effettuato.

L’accordo stabilisce che in caso di aumenti tabellari, eventuali aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti dal riconoscimento degli elementi sopra descritti.

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