Vademecum Colf e Badanti
Molto spesso la gestione dei lavoratori domestici non correttamente espletata determina delle conseguenze per i datori di lavoro che si trovano, nella migliore delle ipotesi, nella situazione di dover giustificare mancati adempimenti o errate gestioni del rapporto di lavoro.
Preliminarmente rammentiamo che il rapporto di lavoro con colf e badanti, pur essendo semplificato per alcuni adempimenti, nei fatti è equivalente alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato dei lavoratori e pertanto la corretta gestione è sostanziale, così come il rispetto di adempimenti e delle disposizioni di legge e contrattuali.
Detto questo, di seguito riportiamo un sintetico vademecum sulle principali disposizioni che articolano il rapporto di lavoro.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto di lavoro viene costituito tramite una comunicazione effettuabile, tramite il cassetto previdenziale Inps nella sezione dedicata a tale adempimento, precedentemente all’inizio del rapporto di lavoro.
Copia della comunicazione deve essere rilasciata al lavoratore dove sono riportate le informazioni sulla costituzione del rapporto di lavoro.
I documenti che il lavoratore deve consegnare all’atto della costituzione del rapporto sono i seguenti:
· Documento d’identità;
· Codice fiscale;
· Permesso di soggiorno (se extracomunitario);
· Attestato di qualifica per lo svolgimento di attività che prevedono una specifica formazione professionale;
Nel caso il collaboratore sia convivente si dovrà procedere alla comunicazione presso il commissariato di Polizia competente sul territorio.
MANSIONI E LIVELLI
Il contratto dei lavoratori domestici è costituito da due diversi contratti, lavoratori conviventi e lavoratori non conviventi con il datore di lavoro.
Per questo le retribuzioni sono differenti, in relazione al rapporto di lavoro, se è convivente e non convivente.
Il contratto collettivo dei lavoratori domestici, prevede diversi livelli retributivi, in base alle mansioni, all’esperienza lavorativa del prestatore di lavoro ed ai suoi titoli formativi.
1. Livello A: assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili livello A: a) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa; b) Addetto alla lavanderia. Svolge esclusivamente mansioni relative alla lavanderia; c) Aiuto di cucina. Svolge esclusivamente mansioni di supporto al cuoco; d) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i; e) Assistente ad animali domestici. Svolge esclusivamente mansioni di assistenza ad animali domestici; f) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; g) Operaio comune. Svolge esclusivamente mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione. Livello A Super: Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;
2. Livello B: assistenti familiari che, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili livello B:
a) Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze
relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente,
mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla
lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del
datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di
manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore
generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di
tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
3. Livello B Super Profilo Livello B Super: a) Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
4. Livello C: assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. Profilo Livello C: a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai
5. connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
6. Livello C super: Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
7. Livello D: assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili Livello D: a) Amministratore dei beni di famiglia. Esegue mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare; b) Maggiordomo. Presta mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare; c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili; d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa; e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione; f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.
8. Livello D super: a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa; c) Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.
TABELLE RETRIBUTIVE
Nel contratto collettivo dei lavoratori domestici conviventi e non conviventi, sono previste delle retribuzioni minime tabellari, in base al livello di inquadramento del lavoratore.
Per le baby-sitter, colf e badanti, le retribuzioni vengono aggiornate annualmente (all’inizio di ogni anno) dai sindacati delle associazioni delle famiglie e dal Ministero del lavoro.
L’aumento per l’anno 2023, è pari all’80% dell’inflazione dell’anno precedente e quindi pari a 9,2% per quanto riguarda le retribuzioni e del 11,5% per quanto riguarda le indennità di vitto e alloggio.
Nell’anno 2023, le retribuzioni del contratto colf e badanti 2023 sono le seguenti:
Minimi retributivi colf e badanti 2023 conviventi
Minimi retributivi colf e badanti 2023 non conviventi (base oraria)
Livello Unico assistenza notturna tra le ore 21,00 e le ore ore 8,00
Dal 1° Gennaio 2023, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio delle colf e badanti conviventi è pari a 6,47 euro giornalieri, di cui:
· 2,26 euro per ciascun pranzo e/o colazione;
· 2,26 euro per cena;
· 1,95 euro per l’alloggio.
Inoltre sono previste delle indennità variabili a seconda della mansione:
· 130,05 euro mensili o 0,72 euro orari, per le babysitter inquadrate con livello BS,
· 112,34 euro mensili o 0,60 euro orari, per gli addetti all’assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrati con i livelli CS e DS,
· 8,99 euro mensili, per i livelli B, in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019,
· 11,24 euro mensili per i livelli BS e CS, in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019.
COSTO
Per calcolare la retribuzione spettante ad una colf o badante, bisogna sommare tutti gli importi indicati nelle tabelle precedenti, più le indennità previste per i livelli D e DS.
Per calcolare la retribuzione giornaliera (ad esempio prendiamo come riferimento il contatto collettivo domestico convivente), bisogna dividere la retribuzione lorda indicate nelle tabelle, per il coefficiente giornaliero 26. Facciamo un esempio pratico per il livello CS convivente, la retribuzione mensile nel 2023 è pari ad euro 1120,76 e la retribuzione giornaliera è pari ad euro 43,11 euro (1120,76/26).
Alle babysitter, colf e badanti spetta la tredicesima mensilità.
ORARIO DI LAVORO
I lavoratori domestici colf e badanti, hanno diritto:
· ad un riposo giornaliero di 11 ore consecutive; (comprendo le ore di riposo notturno)
· ad un riposo settimanale di un’intera giornata lavorativa di 24 ore.
L’orario di lavoro massimo per i lavoratori domestici:
1. conviventi, è di 10 ore giornaliere (che non devono essere consecutive) per un totale di 54 ore settimanali;
2. non conviventi, l’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.
Si può assumere un lavorare a tempo parziale per un massimo di 30 ore settimanali solo con un livello C, B e B super.
FERIE
Alle lavoratrici domestiche spettano 26 giorni lavorativi di ferie, 2,16 giorni mensili, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno, intero, di servizio.
I lavoratori domestici con una retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione. Al contrario i lavoratori con una retribuzione ad ore, percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale, per ogni giorno di ferie godute.
Le ferie possono essere frazionate e godute per due periodi. In base alle esigenze del lavoratore, il datore di lavoro dovrà fissare il periodo di ferie da giugno a settembre.
Nel caso in cui il prestatore di lavoro è straniero ed ha la necessità di raggiungere la sua famiglia, è possibile cumulare le ferie per un periodo non superiore a due anni dalla data di assunzione.
Le ferie non possono essere pagate durante il rapporto di lavoro, senza che il lavoratore ne usufruisca effettivamente. Al contrario, se i lavoratori domestici non percepiscono le ferie al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà totalmente pagarle come ferie non godute, nell’ultima busta paga.
MALATTIA
La malattia dei lavoratori domestici, non viene retribuita, come tutti gli altri lavoratori. E’ pagata dal datore di lavoro come retribuzione globale di fatto per un numero di giorni massimo complessivi nell’anno, pari a:
· 8 giorni, in caso di anzianità lavorativa sino a 6 mesi;
· 10 giorni, per un’anzianità lavorativa da 6 mesi a due anni;
· 15 giorni, per un’anzianità lavorativa superiore a due anni.
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore, secondo il contratto collettivo nazionale:
· fino al terzo giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
· dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
L’eventuale rimborso delle prestazioni in caso di malattia delle colf e badanti, viene effettuato dalla Cassa malattia Colf, in quanto dal 1 Ottobre 2020, il datore di lavoro è obbligato a versare alla Cassa Colf (con il pagamento dei contributi Inps).
INFORTUNIO
In caso di infortunio di un lavoratore domestico, il datore di lavoro pagherà i solo i primi 3 giorni di infortunio e, dal quarto giorno in poi, verrà corrisposta l’indennità economica dall’Inail. (Ente statale che si occupa degli infortuni sul lavoro)
Per ricevere l’indennità economica dall’Inail, il datore di lavoro deve comunicare entro 48 ore dall’infortunio (dal momento in cui ne è avvenuto a conoscenza), l’accaduto all’Inail, con un’apposita denuncia, per non avere sanzioni amministrative. Dall’altra parte, il lavoratore domestico, è tenuto ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro.
RAPPORTO DI LAVORO
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro o in caso di dimissioni del lavoratore, entrambi i soggetti sono obbligati a rispettare il periodo di preavviso, ossia un numero di giorni prima del licenziamento.
In caso di licenziamento (da parte del datore di lavoro), per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali, spettano:
· 15 giorni di calendario, per un’anzianità lavorativa fino a 5 anni;
· 30 giorni di calendario, per anzianità oltre 5 anni.
Nel momento in cui si procede al licenziamento di rapporti pari o inferiori a 24 ore settimanali, il periodo di preavviso è pari ad:
· 8 giorni di calendario, per un’anzianità lavorativa fino a 2 anni;
· 15 giorni di calendario per anzianità oltre 2 anni.
Quando il lavoratore vuole dimettersi, deve dare un preavviso per iscritto, con una lettera da far pervenire al datore di lavoro (non è necessaria la procedura online sul sito del Ministero del Lavoro) di:
· 8 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni, per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali.
· 15 giorni di calendario per anzianità oltre 5 anni, per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali.
In caso di dimissioni, per i rapporti pari o inferiori a 24 ore settimanali, il preavviso è di:
· 8 giorni di calendario per un’anzianità lavorativa fino a 2 anni;
· 15 giorni di calendario per anzianità oltre 2 anni.
Per i portieri privati, custodi di villa ed altri lavoratori con alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, il preavviso è di:
· 30 giorni di calendario fino ad un anno di anzianità;
· 60 giorni di calendario per anzianità superiore ad un anno.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro è dovuta per decesso del datore di lavoro, al lavoratore spetta l’indennità di mancato preavviso pari alla durata del rapporto di lavoro ed alle ore settimanali previsti dal contratto.
Al prestatore d’opera dovrà essere consegnato con le scadenze e previste per la generalità dei lavoratori una attestazione delle retribuzioni percepite nell’anno solare equivalente alla Certificazione Unica che dovrà essere utilizzata dall’interessato per effettuare la dichiarazione dei redditi e regolare le imposte dovute. Tale adempimento è un obbligo che “grava” sul datore di lavoro che per evitare eventuali sanzioni deve necessariamente redigere e consegnare al lavoratore.
CONTRIBUZIONE
· I Trimestre Gennaio/marzo: pagamento dal 1 al 10 aprile;
· II Trimestre Aprile/giugno: pagamento dal 1 al 10 luglio;
· III Trimestre Luglio/settembre: pagamento dal 1 al 10 ottobre;
· IV Trimestre Ottobre/dicembre: pagamento dal 1 al 10 gennaio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensionamento, versamento dei contributi entro i dieci giorni successivi.
I versamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
Bollettini MAV (te li invia l’INPS). Quando iscrivi un lavoratore domestico presso l’INPS, ogni trimestre l’INPS ti invia i bollettini MAV di pagamento, in base alla paga oraria e l’orario di lavoro dichiarato.
Sito web dell’INPS, ossia il Portale dei pagamenti (qui trovi anche il manuale di istruzioni per l’utilizzo del servizio); puoi stampare il bollettino MAV per poi pagarlo presso i punti autorizzati. L’avviso di pagamento contiene la scadenza entro cui pagare, importo e istruzioni per il pagamento. In alternativa, puoi pagarlo subito online con carta tramite il servizio “Pagamento immediato PagoPA; va bene anche una Postepay oppure altra carta prepagata oppure puoi optare per l’addebito su conto corrente.
Qualsiasi sportello delle Reti amiche. (poste, banche, tabacchini…) Devi quindi recarti presso uno di questi sportelli, comunicare il tuo codice fiscale e il codice rapporto di lavoro. L’addetto calcolerà subito l’importo dei contributi (può farlo perché al momento dell’assunzione hai comunicato tutti i dati all’INPS). A questo punto puoi pagare immediatamente.
Importo contribuzione oraria
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